Art. 2
Principi
In vigore dal 15 gen 2013
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere imposta conformemente al presente regolamento se un prodotto originario della Colombia o del Perù, per effetto delle concessioni tariffarie su tale prodotto a norma dell'accordo, è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:
a)
sospensione di una ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella di soppressione dei dazi;
b)
aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
—
l'aliquota del dazio doganale di nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell'adozione della misura; o
—
l'aliquota di base, specificata nella tabella di soppressione dei dazi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:19:oj#art-2