Art. 3
Monitoraggio
In vigore dal 15 gen 2013
Monitoraggio
1. La Commissione provvede a monitorare l'andamento delle statistiche sulle importazioni di banane dalla Colombia e dal Perù. A tal fine, essa coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.
2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l'ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.
3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni di banane dalla Colombia e dal Perù e ai settori cui è stato esteso il monitoraggio.
4. La Commissione controlla il rispetto, da parte della Colombia e del Perù, delle norme sociali e ambientali stabilite nel titolo IX dell'accordo.
Storico versioni
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