Art. 74
Modifica degli allegati
In vigore dal 15 gen 2013
Modifica degli allegati
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento relative alla modifica degli allegati, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche di quanto segue:
i)
allegato II, parti B e C, per quanto concerne l’introduzione di prescrizioni supplementari sulla sicurezza funzionale e sulla costruzione del veicolo per la sottocategoria L7e-A quad da strada pesanti;
ii)
allegati II e V al fine di introdurre riferimenti agli atti normativi e alle rettifiche;
iii)
allegato V, parte B, al fine di modificare i carburanti di riferimento applicabili;
iv)
allegato VI, parti C e D, al fine di tenere conto dei risultati dello studio di cui all’, paragrafo 4, e dell’adozione dei regolamenti UNECE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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