Art. 74 · Modifica degli allegati

Art. 74

Modifica degli allegati

In vigore dal 15 gen 2013
Modifica degli allegati Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento relative alla modifica degli allegati, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche di quanto segue: i) allegato II, parti B e C, per quanto concerne l’introduzione di prescrizioni supplementari sulla sicurezza funzionale e sulla costruzione del veicolo per la sottocategoria L7e-A quad da strada pesanti; ii) allegati II e V al fine di introdurre riferimenti agli atti normativi e alle rettifiche; iii) allegato V, parte B, al fine di modificare i carburanti di riferimento applicabili; iv) allegato VI, parti C e D, al fine di tenere conto dei risultati dello studio di cui all’, paragrafo 4, e dell’adozione dei regolamenti UNECE.
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