Art. 3
Deroghe al regolamento (CE) n. 73/2009
In vigore dal 21 dic 2012
Deroghe al regolamento (CE) n. 73/2009
1. In caso di applicazione di una o più delle deroghe di cui agli del presente regolamento, i pagamenti relativi all’assegnazione o all’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 non possono essere effettuati, per l’anno civile 2012, prima che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità applicabili a tale sostegno da parte degli Stati membri interessati.
2. In deroga all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I dello stesso regolamento, diversi dal sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere effettuati, per l’anno civile 2012, indipendentemente dal fatto che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità applicabili al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto recentemente assegnato, o il cui valore unitario è stato aumentato, a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sulla base di una o più delle deroghe di cui agli del presente regolamento, sono a disposizione dell’agricoltore interessato il 31 gennaio 2013.
Storico versioni
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