Art. 2

Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009

In vigore dal 21 dic 2012
Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009 In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, per il 2012, i diritti all’aiuto il cui valore unitario è soggetto ad aumento ai sensi dell’ del presente regolamento possono essere dichiarati per il pagamento del relativo aumento del valore unitario dall’agricoltore che li detiene al 31 gennaio 2013. I diritti all’aiuto recentemente assegnati agli agricoltori e gli aumenti dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è soggetto ad aumento ai sensi dell’ del presente regolamento si considerano dichiarati per l’anno civile 2012.
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