Art. 1
Deroghe al regolamento (CE) n. 1122/2009
In vigore dal 21 dic 2012
Deroghe al regolamento (CE) n. 1122/2009
1. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a presentare domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario, conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli agricoltori che hanno presentato la domanda unica nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie entro una data fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento e che hanno presentato domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono presentare una domanda di aiuto distinta ai fini dell’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
3. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori che hanno presentato, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario e che non hanno presentato la domanda unica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a presentare una domanda di aiuto unica ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
4. La domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario presentata ai sensi del paragrafo 1 è considerata una domanda di aiuto distinta o una domanda di aiuto unica ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
5. In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1122/2009 concernenti i diritti all’aiuto se l’assegnazione di questi ultimi, o l’aumento del loro valore unitario, non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
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