Art. 4
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
In vigore dal 20 dic 2012
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (8);
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi detratti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo ove diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l’, paragrafi 2 e 3, e l’ del suddetto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1262:oj#art-4