Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2012
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato; c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno; d) «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali: a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); b) zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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