Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2012
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b)
«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato;
c)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d)
«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
e)
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:
a)
zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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