Art. 5
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 20 dic 2012
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC sono conservati a bordo o sbarcati solo se le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Storico versioni
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