Art. 2
Informazioni da fornire all’Aesfem per il riconoscimento delle CCP
In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da fornire all’Aesfem per il riconoscimento delle CCP
La domanda di riconoscimento presentata da una CCP stabilita in un paese terzo contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
la denominazione completa della persona giuridica;
b)
l’identità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata;
c)
l’elenco degli Stati membri nei quali la CCP intende prestare i suoi servizi;
d)
le categorie di strumenti finanziari compensati;
e)
informazioni dettagliate da includere nel sito Internet dell’Aesfem a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;
f)
informazioni dettagliate in merito alle risorse finanziarie, alla forma e ai metodi di detenzione di tali risorse e alle disposizioni per preservarle, comprese le procedure di gestione degli inadempimenti;
g)
informazioni dettagliate sulla metodologia per il calcolo dei margini e del fondo di garanzia in caso di inadempimento;
h)
l’elenco delle garanzie reali ammissibili;
i)
una ripartizione dei valori compensati, in forma prospettica se necessario, per ciascuna valuta dell’Unione compensata;
j)
i risultati delle prove di stress e a posteriori effettuate nel corso dell’anno precedente la data della domanda;
k)
le norme e procedure interne, con le prove della loro piena conformità con i requisiti applicabili in tale paese terzo;
l)
informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione;
m)
informazioni dettagliate sul rispetto dei requisiti di segregazione e sulla relativa solidità ed esecutività giuridica;
n)
informazioni dettagliate sui requisiti di accesso alla CCP e sui termini per la sospensione e la cancellazione della qualità di partecipante;
o)
informazioni dettagliate in merito a eventuali accordi di interoperabilità, comprese le informazioni fornite all’autorità competente del paese terzo ai fini della valutazione dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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