Art. 4

Meccanismi di gestione dei rischi e di controllo interno

In vigore dal 19 dic 2012
Meccanismi di gestione dei rischi e di controllo interno 1.   La CCP dispone di un quadro solido per la gestione globale di tutti i rischi concreti ai quali è o può essere esposta. Essa stabilisce politiche, procedure e sistemi documentati per l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio e la gestione di tali rischi. La CCP struttura le politiche, le procedure e i sistemi per la gestione dei rischi in modo da assicurarsi che i partecipanti diretti gestiscano correttamente e contengano i rischi cui espongono la CCP. 2.   La CCP adotta una visione integrata e globale di tutti i rischi rilevanti. Questi comprendono i rischi cui la espongono i suoi partecipanti diretti e, per quanto possibile, i suoi clienti, e che essa comporta per essi, nonché i rischi cui la espongono altre entità, e che essa comporta per esse, come ad esempio, ma non solo, le CCP interoperabili, i sistemi di pagamento e di regolamento titoli, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità, i sistemi di deposito accentrato, le sedi di negoziazione servite dalla CCP e altri fornitori di servizi essenziali. 3.   La CCP sviluppa idonei strumenti di gestione dei rischi così da essere in grado di gestire e riferire su tutti i rischi rilevanti. Questi includono l’identificazione e la gestione delle interdipendenze del sistema, del mercato o di altro genere. Se la CCP presta servizi connessi alla compensazione che presentano un profilo di rischio distinto dalle sue funzioni e comportano potenzialmente notevoli rischi aggiuntivi, essa gestisce tali rischi aggiuntivi in modo adeguato. Ciò può comprendere la separazione giuridica dei servizi aggiuntivi, forniti dalla CCP, dalle sue funzioni fondamentali. 4.   I dispositivi di governo societario garantiscono che il consiglio della CCP assuma la responsabilità finale per la gestione dei rischi della CCP. Il consiglio definisce, determina e documenta il livello adeguato di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio per la CCP. Il consiglio e l’alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli della CCP siano coerenti con i suoi livelli di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio e stabiliscano come la CCP individua, riferisce, monitora e gestisce i rischi. 5.   La CCP dispone di solidi sistemi di informazione e di controllo del rischio che consentano alla CCP stessa e, se del caso, ai suoi partecipanti diretti e, nella misura del possibile, ai suoi clienti di ottenere tempestivamente informazioni e applicare politiche e procedure di gestione dei rischi in modo appropriato. Tali sistemi garantiscono almeno che le esposizioni di credito e di liquidità siano oggetto di controllo continuo a livello della CCP, del partecipante diretto e, per quanto possibile, del cliente. 6.   La CCP assicura che la funzione di gestione del rischio disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti e che essa sia sufficientemente indipendente dalle altre funzioni della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi della CCP attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure istituite dal consiglio. 7.   La CCP dispone di adeguati meccanismi di controllo interno per assistere il consiglio nel controllo e nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle sue politiche, procedure e sistemi di gestione dei rischi. Tali meccanismi comprendono procedure amministrative e contabili solide, una funzione di controllo della conformità robusta e una funzione di audit interno e di convalida o di revisione indipendente. 8.   La CCP prepara su base annua un bilancio di esercizio che è oggetto di revisione da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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