Art. 3

Autorità dei paesi terzi

In vigore dal 19 dic 2012
Autorità dei paesi terzi 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo internazionale. 2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente del paese terzo che ha concluso con l’Aesfem un accordo di cooperazione di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo e in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione.
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Autorità dei paesi terzi (Art. 3 Regolamento (UE) 2013/151) — Testo vigente | Portale Normativo