Art. 2

Accesso ai dati da parte delle pertinenti autorità

In vigore dal 19 dic 2012
Accesso ai dati da parte delle pertinenti autorità 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) accesso a tutte le informazioni sulle operazioni per permetterle di esercitare le sue competenze di vigilanza. 2.   L’Aesfem attiva procedure interne atte ad assicurare che il personale abbia l’accesso adeguato e che siano applicate le eventuali limitazioni dell’accesso relativamente alle attività estranee alla vigilanza incluse nel suo mandato. 3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative a derivati il cui sottostante è l’energia o le quote di emissione. 4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente per la vigilanza sulla controparte centrale (CCP), e, ove applicabile, al pertinente membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che esercita la vigilanza sulla CCP, accesso a tutte le informazioni sulle operazioni compensate o segnalate dalla CCP. 5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente per la vigilanza della sede di esecuzione del contratto accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative al contratto eseguito in tale sede. 6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza nominata a norma dell’ della direttiva 2004/25/CE accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative ai derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una delle seguenti condizioni: a) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato nella giurisdizione dell’autorità; b) ha sede legale o, in mancanza, sede centrale nella giurisdizione dell’autorità; c) è un offerente per i soggetti di cui alla lettera a) o b) e il corrispettivo da essa offerto include titoli. 7.   Le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 6 comprendono informazioni su: a) titoli sottostanti; b) categoria dei derivati; c) segno della posizione; d) numero dei titoli di riferimento; e) parti del contratto derivato. 8.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione, di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative a mercati, partecipanti, contratti e sottostante che rientrano nella sfera di competenza di tale autorità, in funzione delle sue responsabilità di vigilanza e del suo mandato. 9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), all’Aesfem e ai pertinenti membri del SEBC accesso alle informazioni a livello di operazione relative a: a) tutte le controparti che rientrano nella rispettiva giurisdizione; b) contratti derivati il cui soggetto di riferimento è ubicato nella rispettiva giurisdizione o la cui obbligazione di riferimento è un titolo di debito pubblico della rispettiva giurisdizione. 10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al pertinente membro del SEBC accesso alle informazioni sulle posizioni relative ai contratti derivati espressi nella moneta da esso emessa. 11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti competenti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini della vigilanza prudenziale sulle controparti soggette all’obbligo di segnalazione, accesso a tutte le informazioni sulle operazioni relative a tali controparti.
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Accesso ai dati da parte delle pertinenti autorità (Art. 2 Regolamento (UE) 2013/151) — Testo vigente | Portale Normativo