Art. 1
Pubblicazione di informazioni aggregate
In vigore dal 19 dic 2012
Pubblicazione di informazioni aggregate
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica le informazioni previste dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, che comprendono almeno:
a)
la seguente ripartizione dell’aggregato delle posizioni aperte per categoria di derivati:
i)
merci;
ii)
crediti;
iii)
valute;
iv)
azioni;
v)
tassi d’interesse;
vi)
altro;
b)
la seguente ripartizione dell’aggregato dei volumi delle operazioni per categoria di derivati:
i)
merci;
ii)
crediti;
iii)
valute;
iv)
azioni;
v)
tassi d’interesse;
vi)
altro;
c)
la seguente ripartizione dell’aggregato dei valori per categoria di derivati:
i)
merci;
ii)
crediti;
iii)
valute;
iv)
azioni;
v)
tassi d’interesse;
vi)
altro.
2. I dati sono pubblicati su un sito web o un portale online facilmente accessibile per il pubblico e sono aggiornati a cadenza almeno settimanale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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