Art. 5

Data di inizio della segnalazione

In vigore dal 19 dic 2012
Data di inizio della segnalazione 1.   I contratti derivati su crediti e su tassi di interesse sono segnalati: (a) entro il 1o luglio 2013, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o aprile 2013; (b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o aprile 2013 o a tale data; (c) entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati. 2.   I contratti derivati non menzionati al paragrafo 1 sono segnalati: (a) entro il 1o luglio 2014, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o ottobre 2013; (b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o ottobre 2013 o a tale data; (c) entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati. 3.   I contratti derivati in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio della segnalazione sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 90 giorni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati. 4.   I contratti derivati che (a) sono stati stipulati prima del 16 agosto 2012 e sono ancora in essere al 16 agosto 2012 o (b) sono stati stipulati il 16 agosto 2012 o dopo tale data e che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 3 anni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati. 5.   La data di inizio della segnalazione è prorogata di 180 giorni per la segnalazione delle informazioni di cui all’ dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.
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