Art. 3
Identificazione delle controparti e di altri soggetti
In vigore dal 19 dic 2012
Identificazione delle controparti e di altri soggetti
1. Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:
(a)
il beneficiario, se persona giuridica;
(b)
l’intermediario;
(c)
la controparte centrale;
(d)
il partecipante diretto, se persona giuridica;
(e)
la controparte, se persona giuridica;
(f)
il soggetto segnalante.
2. Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia:
(a)
unico;
(b)
neutro;
(c)
affidabile;
(d)
open source;
(e)
scalabile;
(f)
accessibile;
(g)
disponibile a costi ragionevoli;
(h)
soggetto ad un adeguato quadro di governance.
3. Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.
Storico versioni
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