Art. 3

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

In vigore dal 19 dic 2012
Identificazione delle controparti e di altri soggetti 1.   Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare: (a) il beneficiario, se persona giuridica; (b) l’intermediario; (c) la controparte centrale; (d) il partecipante diretto, se persona giuridica; (e) la controparte, se persona giuridica; (f) il soggetto segnalante. 2.   Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia: (a) unico; (b) neutro; (c) affidabile; (d) open source; (e) scalabile; (f) accessibile; (g) disponibile a costi ragionevoli; (h) soggetto ad un adeguato quadro di governance. 3.   Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.
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