Art. 4

Identificazione dei derivati

In vigore dal 19 dic 2012
Identificazione dei derivati 1.   Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto (Unique product identifier), che sia: (a) unico; (b) neutro; (c) affidabile; (d) open source; (e) scalabile; (f) accessibile; (g) disponibile a costi ragionevoli; (h) soggetto ad un adeguato quadro di governance. 2.   Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento (Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962. 3.   Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi: (a) la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti: i) materie prime; ii) crediti; iii) tassi di cambio; iv) azioni; v) tassi di interesse; vi) altro. (b) il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti: i) contratto per differenza; ii) contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements; iii) forward; iv) future; v) opzione; vi) swap; vii) altro; (c) nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.
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