Art. 4
Identificazione dei derivati
In vigore dal 19 dic 2012
Identificazione dei derivati
1. Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto (Unique product identifier), che sia:
(a)
unico;
(b)
neutro;
(c)
affidabile;
(d)
open source;
(e)
scalabile;
(f)
accessibile;
(g)
disponibile a costi ragionevoli;
(h)
soggetto ad un adeguato quadro di governance.
2. Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento (Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962.
3. Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi:
(a)
la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti:
i)
materie prime;
ii)
crediti;
iii)
tassi di cambio;
iv)
azioni;
v)
tassi di interesse;
vi)
altro.
(b)
il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti:
i)
contratto per differenza;
ii)
contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements;
iii)
forward;
iv)
future;
v)
opzione;
vi)
swap;
vii)
altro;
(c)
nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.
Storico versioni
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