Art. 16
Relazione sul funzionamento del presente regolamento
In vigore dal 17 dic 2012
Relazione sul funzionamento del presente regolamento
1. Non oltre tre anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per modificarlo.
2. La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo di cui all’, soffermandosi in particolar modo sulla conformità all’.
Storico versioni
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