Art. 11
Tasse di rinnovo
In vigore dal 17 dic 2012
Tasse di rinnovo
1. Le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario e le sovrattasse per il loro pagamento tardivo sono corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto. Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario è pubblicata nel registro europeo dei brevetti.
2. Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di rinnovo e, se del caso, eventuali sovrattasse non sono state corrisposte nei tempi stabiliti.
3. Le tasse di rinnovo che giungono a scadenza dopo il ricevimento della dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, subiscono una riduzione.
Storico versioni
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