Art. 12
Livello delle tasse di rinnovo
In vigore dal 17 dic 2012
Livello delle tasse di rinnovo
1. Le tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario sono:
a)
progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria;
b)
sufficienti a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria; e
c)
sufficienti, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.
2. Il livello delle tasse di rinnovo è fissato tenendo conto, tra l’altro, della situazione di entità specifiche, quali le piccole e medie imprese, allo scopo di:
a)
favorire l’innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee;
b)
rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto; e
c)
essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, le tasse di rinnovo sono fissate a un livello che:
a)
sia pari al livello della tassa di rinnovo da corrispondere per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei;
b)
rispecchi la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei; e
c)
rispecchi il numero di richieste di effetto unitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1257:oj#art-12