Art. 15

Periodi transitori per l’uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

In vigore dal 21 nov 2012
Periodi transitori per l’uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette 1.   Fatto salvo l’, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’, paragrafo 3 o dell’ dimostri che: a) la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di unnome omonimo o parzialmente identico; o b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Fatto salvo l’, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione; b) l’uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura. 4.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all’, paragrafo 3. Il primo comma si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione. I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all’, paragrafo 2.
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