Art. 3
Strategia e piano(i) di supervisione
In vigore dal 16 nov 2012
Strategia e piano(i) di supervisione
1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza elaborano e attuano una strategia di supervisione e dei piani in cui definiscono gli obiettivi delle loro attività e fissano le priorità in materia di supervisione, come indicato nell’allegato.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza raccolgono e analizzano informazioni provenienti da una varietà di fonti e utilizzano le informazioni raccolte e i risultati della supervisione per i fini di cui all’.
3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza riesaminano periodicamente la strategia e il piano o i piani alla luce dell’esperienza maturata, utilizzando le informazioni raccolte e i risultati della supervisione.
Storico versioni
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