Art. 4
Tecniche per le attività di supervisione
In vigore dal 16 nov 2012
Tecniche per le attività di supervisione
1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche per la conduzione delle attività di supervisione. Esse comprendono di solito colloqui con il personale impiegato a vari livelli in un’organizzazione, l’analisi di documenti e registrazioni relativi al sistema di gestione della sicurezza e l’esame dei risultati del sistema di gestione inerenti alla sicurezza messi in rilievo da ispezioni o attività correlate.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza si assicurano che le proprie attività di supervisione prevedano controlli relativi
a)
all’efficacia del sistema di gestione della sicurezza;
b)
all’efficacia di elementi individuali o parziali del sistema di gestione della sicurezza, comprese le attività operative.
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