Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 16 nov 2012
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per la supervisione delle prestazioni di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza a imprese ferroviarie o di un’autorizzazione di sicurezza a gestori dell’infrastruttura, come previsto rispettivamente dall’allegato IV del regolamento (UE) n. 1158/2010 e dall’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2010.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il metodo di sicurezza comune per vigilare sulla conformità all’obbligo di legge imposto alle imprese ferroviarie o ai gestori dell’infrastruttura di utilizzare un sistema di gestione della sicurezza atto a garantire il controllo di tutti i rischi associati alle loro attività, inclusa la manutenzione e la fornitura di materiale e l’impiego di imprese appaltatrici e, se del caso, a verificare l’applicazione del regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per le attività di monitoraggio da applicare da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura dopo aver ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e da parte dei soggetti responsabili della manutenzione (4).
3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano il presente regolamento nell’esercizio delle proprie attività di supervisione, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE e per fornire consulenza agli Stati membri sull’efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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