Art. 4
In vigore dal 6 nov 2012
In deroga all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2013, le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 30 settembre 2013. Salvo in caso di forza maggiore, le domande presentate successivamente a tale data non sono accettate.
Le spese effettuate entro i limiti di cui all’allegato I, lettera a), sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se sono state versate dallo Stato membro al beneficiario al massimo entro il 15 ottobre 2013.
Storico versioni
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