Art. 2

In vigore dal 6 nov 2012
Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell’allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’ del regolamento (UE) n. 807/2010. Le dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali, secondo quanto previsto nell’ambito del piano di distribuzione annuale di cui all’ di detto regolamento, sono fissate alla lettera d) dell’allegato I.
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