Art. 1
In vigore dal 6 nov 2012
Per il 2013 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’Unione, prevista dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità al piano annuale di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.
Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del piano 2013 possono essere utilizzate dagli Stati membri entro i limiti di cui all’allegato I, lettera a).
I quantitativi di ciascun tipo di prodotto che deve essere ritirato dalle scorte di intervento sono fissati alla lettera b) dello stesso allegato.
Le dotazioni indicative degli Stati membri per l’acquisto di prodotti alimentari sul mercato dell’Unione sono fissate alla lettera c) dello stesso allegato.
Storico versioni
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