Art. 274

Garanzie

In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie ( del regolamento finanziario) 1.   In deroga all’, le garanzie preliminari sono costituite in euro o nella valuta dell’appalto al quale sono riferite. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere una garanzia dell’offerta, a norma del presente capo, nella misura dall’1 % al 2 % del valore globale dell’appalto per gli appalti di forniture e di lavori; essa è conforme alle disposizioni dell’. La garanzia è liberata all’aggiudicazione dell’appalto. È trattenuta in caso di successivo ritiro di un’offerta presentata entro i termini. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di esecuzione per un importo, indicato nel fascicolo di gara, che varia tra il 5 % e il 10 % del valore totale dell’appalto per gli appalti di forniture e di lavori. L’importo della garanzia è stabilito in base a criteri obiettivi, quali il tipo e il valore dell’appalto. Tuttavia, è richiesta una garanzia di esecuzione se il valore dell’appalto è superiore alle seguenti soglie: a) 345 000 EUR per gli appalti di lavori; b) 150 000 EUR per gli appalti di forniture. La garanzia resta valida almeno fino all’esito positivo del collaudo definitivo delle forniture o dei lavori. Se il contratto non è stato eseguito correttamente, è trattenuto l’intero importo della garanzia.
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