Art. 273
Documenti di gara
In vigore dal 29 ott 2012
Documenti di gara
( del regolamento finanziario)
1. I documenti di gara di cui all’ sono elaborati sulla base delle migliori pratiche internazionali e secondo le disposizioni del presente capo per quanto riguarda le misure di pubblicità e i contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti.
2. Per gli appalti di servizi, il fascicolo di gara deve contenere:
a)
le istruzioni per gli offerenti, che devono comprendere:
i)
il tipo di appalto;
ii)
i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione;
iii)
la possibilità di colloqui e l’eventuale calendario;
iv)
l’autorizzazione eventuale delle varianti;
v)
la proporzione di subappalto eventualmente autorizzato;
vi)
il bilancio massimo disponibile per l’appalto;
vii)
la valuta dell’offerta;
b)
l’elenco ristretto dei candidati selezionati (citando il divieto di associazione tra gli stessi);
c)
le condizioni generali degli appalti di servizi;
d)
le condizioni particolari che precisano, completano o derogano alle condizioni generali;
e)
il capitolato d’oneri con indicazione del calendario di previsione del progetto e le date a decorrere dalle quali è previsto che gli esperti principali siano disponibili;
f)
il listino dei prezzi (da compilarsi a cura dell’offerente);
g)
il modulo di offerta;
h)
il modulo di contratto;
i)
se del caso, i moduli di garanzia bancaria, o di una istituzione analoga, per il versamento di prefinanziamenti.
Il primo comma, lettera h), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.
3. Per gli appalti di forniture, il fascicolo di gara deve contenere:
a)
le istruzioni per gli offerenti, che devono comprendere:
i)
i criteri di selezione e di aggiudicazione;
ii)
l’autorizzazione eventuale delle varianti;
iii)
la valuta dell’offerta;
b)
le condizioni generali degli appalti di forniture;
c)
le condizioni particolari che precisano, completano o derogano alle condizioni generali;
d)
l’allegato tecnico contenente gli eventuali piani, le specifiche tecniche e il calendario di previsione dell’esecuzione dell’appalto;
e)
il listino dei prezzi (da compilarsi a cura dell’offerente) e la relativa scomposizione;
f)
il modulo di offerta;
g)
il modulo di contratto;
h)
se del caso, i moduli di garanzia bancaria, o di una istituzione analoga, per:
i)
l’offerta;
ii)
il versamento di prefinanziamenti;
iii)
la corretta esecuzione.
Il primo comma, lettera g), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.
4. Per gli appalti di lavori, il fascicolo di gara deve contenere:
a)
le istruzioni per gli offerenti, che devono comprendere:
i)
i criteri di selezione e di aggiudicazione;
ii)
l’autorizzazione eventuale delle varianti;
iii)
la valuta dell’offerta;
b)
le condizioni generali degli appalti di lavori;
c)
le condizioni particolari che precisano, completano o derogano alle condizioni generali;
d)
gli allegati tecnici contenenti i piani, le specifiche tecniche e il calendario di previsione dell’esecuzione dell’appalto;
e)
il listino dei prezzi (da compilarsi a cura dell’offerente) e la relativa scomposizione;
f)
il modulo di offerta;
g)
il modulo di contratto;
h)
se del caso, i moduli di garanzia bancaria, o di una istituzione analoga, per:
i)
l’offerta;
ii)
il versamento di prefinanziamenti;
iii)
la corretta esecuzione.
Il primo comma, lettera g), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.
5. In caso di conflitto tra le condizioni particolari di cui al paragrafo 2, lettera d), al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, lettera c), e le condizioni generali prevalgono su dette condizioni particolari.
6. Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle pertinenti norme europee o, se del caso, internazionali e certificati da organismi conformi alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Storico versioni
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