Art. 16

Misure transitorie

In vigore dal 26 ott 2012
Misure transitorie In deroga all’, i prodotti di cui all’ possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, a condizione che: (a) abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; o (b) siano accompagnati da una dichiarazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n.284/2012, rilasciata prima del 1 novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1 dicembre 2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:996:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo