Art. 16
Misure transitorie
In vigore dal 26 ott 2012
Misure transitorie
In deroga all’, i prodotti di cui all’ possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, a condizione che:
(a)
abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; o
(b)
siano accompagnati da una dichiarazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n.284/2012, rilasciata prima del 1 novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1 dicembre 2012.
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