Art. 17
Entrata in vigore e periodo di applicazione
In vigore dal 26 ott 2012
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2014.
Il presente regolamento sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 per quanto riguarda i prodotti per i quali la raccolta avviene tra agosto e novembre e per quanto riguarda i pesci ed i prodotti della pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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