Art. 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
In vigore dal 25 ott 2012
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all' è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure correlate, di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 e sezione 1 bis, sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione degli articoli da 68 a 71, da 90 a 97 decies e 97 undecies, paragrafo 2, di queste sezioni. Tuttavia, per quanto concerne il cumulo dell'origine per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto dei regimi di cui all' del presente regolamento, è consentito unicamente il cumulo con materiali originari dell'Unione. Non sono consentiti il cumulo regionale né altri tipi di cumulo, salvo il cumulo con materiali originari dell'Unione;
b)
il rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
c)
l'assenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte del Pakistan, dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto;
d)
l'impegno del Pakistan a non introdurre o aumentare, a decorrere dal 1o luglio 2012, dazi o tasse di effetto equivalente o qualunque altra restrizione o divieto all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti contemplati da tali accordi preferenziali destinati al territorio dell'Unione.
2. I certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan a norma del presente regolamento, recano nella casella 4 la seguente dicitura: «Autonomous measure — Regulation (EU) No 1029/2012 (5)» («Misura autonoma — regolamento (UE) n. 1029/2012»).
Storico versioni
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