Art. 4

Esclusione di prodotti dall’ambito di applicazione del presente regolamento

In vigore dal 25 ott 2012
Esclusione di prodotti dall’ambito di applicazione del presente regolamento 1.   Qualora, rispettivamente, nell'anno civile 2012 o 2013, le importazioni sulla base dei dati doganali concernenti l’importazione di un prodotto originario del Pakistan e che figura nell'allegato I aumentino, in volume, del 25 % o più, rispetto alla media degli anni 2009-2011, tale prodotto è escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento per la parte rimanente di quell'anno. Ai fini del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di escludere tale prodotto dall'ambito di applicazione del presente regolamento per la parte rimanente di quell'anno. 2.   Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni del prodotto di cui al paragrafo 1 sono soggette ai dazi applicabili secondo il principio della nazione più favorita o ad altri dazi applicabili.
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