Art. 2 · Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

Art. 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

In vigore dal 25 ott 2012
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali 1.   L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all' è subordinata alle seguenti condizioni: a) il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure correlate, di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 e sezione 1 bis, sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione degli articoli da 68 a 71, da 90 a 97 decies e 97 undecies, paragrafo 2, di queste sezioni. Tuttavia, per quanto concerne il cumulo dell'origine per la determinazione del carattere originario dei prodotti oggetto dei regimi di cui all' del presente regolamento, è consentito unicamente il cumulo con materiali originari dell'Unione. Non sono consentiti il cumulo regionale né altri tipi di cumulo, salvo il cumulo con materiali originari dell'Unione; b) il rispetto dei metodi di cooperazione amministrativa di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93; c) l'assenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte del Pakistan, dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto; d) l'impegno del Pakistan a non introdurre o aumentare, a decorrere dal 1o luglio 2012, dazi o tasse di effetto equivalente o qualunque altra restrizione o divieto all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti contemplati da tali accordi preferenziali destinati al territorio dell'Unione. 2.   I certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti del Pakistan a norma del presente regolamento, recano nella casella 4 la seguente dicitura: «Autonomous measure — Regulation (EU) No 1029/2012 (5)» («Misura autonoma — regolamento (UE) n. 1029/2012»).
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