Art. 28
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni transitorie
Negli atti dell’Unione che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali attraverso l’applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE, i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall’ della direttiva 98/34/CE concernente i regolamenti tecnici.
Se in un atto dell’Unione è contemplata una procedura di obiezione a norme armonizzate, l’ del presente regolamento non si applica a tale atto.
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