Art. 28 · Disposizioni transitorie

Art. 28

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni transitorie Negli atti dell’Unione che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali attraverso l’applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE, i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall’ della direttiva 98/34/CE concernente i regolamenti tecnici. Se in un atto dell’Unione è contemplata una procedura di obiezione a norme armonizzate, l’ del presente regolamento non si applica a tale atto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1025:oj#art-28