Art. 5

Partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea

In vigore dal 25 ott 2012
Partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea 1.   Le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza e un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le parti sociali alle proprie attività di normazione. In particolare esse incoraggiano e facilitano tale adeguata rappresentanza e effettiva partecipazione attraverso le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, a livello di elaborazione delle politiche e nelle fasi seguenti dell’elaborazione di norme europee o di prodotti della normazione europea: a) proposta e accettazione dei nuovi lavori; b) discussione tecnica delle proposte; c) presentazione di osservazioni sui progetti; d) revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea esistenti; e) diffusione di informazioni e sensibilizzazione sulle norme europee o sui prodotti della normazione europea adottati. 2.   Oltre a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, le infrastrutture di ricerca della Commissione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca, di università e di altri soggetti giuridici nell’ambito delle attività di normazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l’innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall’Unione nell’ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, adottato ai sensi dell’articolo 182 TFUE.
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