Art. 24

Relazioni

In vigore dal 25 ott 2012
Relazioni 1.   Le organizzazioni europee di normazione inviano una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi seguenti: a) applicazione degli ; b) rappresentanza delle PMI, delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle parti sociali interessate negli organismi di normazione nazionali; c) rappresentanza delle PMI sulla base delle relazioni annuali di cui all’, paragrafo 3; d) uso delle TIC nel sistema di normazione; e) cooperazione tra gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione europee. 2.   Le organizzazioni europee dei soggetti interessati che hanno ricevuto finanziamenti dall’Unione a norma del presente regolamento inviano una relazione annuale sulle loro attività alla Commissione. La relazione contiene in particolare informazioni dettagliate sui membri di tali organizzazioni e sulle attività di cui all’. 3.   Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene un’analisi delle relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, una valutazione della pertinenza delle attività di normazione finanziate dall’Unione alla luce delle esigenze della legislazione e delle politiche dell’Unione nonché una valutazione delle nuove possibili misure atte a semplificare il finanziamento della normazione europea e a ridurre gli oneri amministrativi per le organizzazioni europee di normazione.
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Relazioni (Art. 24 Regolamento (UE) 2012/1025) — Testo vigente | Portale Normativo