Art. 16

Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell’Unione

In vigore dal 25 ott 2012
Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell’Unione Il finanziamento da parte dell’Unione può essere concesso alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento per le seguenti attività: a) il funzionamento di tali organizzazioni e delle loro attività inerenti alla normazione europea e internazionale, compresa la realizzazione delle attività tecniche e la fornitura di informazioni ai membri e alle altre parti interessate; b) la fornitura di consulenza giuridica e tecnica, compresi gli studi, in relazione alla valutazione della necessità e all’elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea e la formazioni di esperti; c) la partecipazione alle attività tecniche relative all’elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione; d) la promozione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea e le informazioni sulle norme e sul loro impiego alle parti interessate, incluse le PMI e i consumatori.
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