Art. 17
Modalità di finanziamento
In vigore dal 25 ott 2012
Modalità di finanziamento
1. Il finanziamento dell’Unione è concesso sotto forma di:
a)
sovvenzioni senza invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, a:
i)
organizzazioni europee di normazione e organismi di normazione nazionali, per svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1;
ii)
organismi identificati da un atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per svolgere, in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione, le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;
b)
sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, ad altri organismi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), per:
i)
contribuire allo sviluppo e alla revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
ii)
svolgere le attività preliminari o accessorie di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
iii)
svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera g).
c)
sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento per svolgere le attività di cui all’.
2. Le attività degli organismi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate mediante:
a)
sovvenzioni per azioni;
b)
sovvenzioni di funzionamento per le organizzazioni europee di normazione e per le organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non diminuiscono automaticamente.
3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.
4. Eccetto in casi debitamente giustificati, le sovvenzioni concesse per le attività di normazione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), assumono la forma di importi forfettari e, per le attività di normazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono versati non appena sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le norme europee o i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’, sono adottati o riveduti entro un periodo che non supera quello specificato nella richiesta indicati in tale articolo;
b)
le PMI, le organizzazioni dei consumatori nonché i soggetti interessati alla tutela dell’ambiente e le parti sociali interessate sono adeguatamente rappresentate e possono partecipare alle attività di normazione europea, secondo quanto indicato all’, paragrafo 1.
5. Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate alle organizzazioni europee di normazione e alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono definiti negli accordi-quadro di partenariato tra la Commissione e tali organizzazioni di normazione e di soggetti interessati, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della conclusione di tali accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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