Art. 23
Cooperazione del comitato con le organizzazioni di normazione e dei soggetti interessati
In vigore dal 25 ott 2012
Cooperazione del comitato con le organizzazioni di normazione e dei soggetti interessati
Il comitato di cui all’, paragrafo 1, lavora in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati ammissibili al finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento.
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