Art. 19

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione 1.   I partecipanti all'IMI garantiscono che gli interessati possano esercitare effettivamente il loro diritto di accesso ai dati che li riguardano nell'ambito dell'IMI, il diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti e di cancellazione dei dati trattati illecitamente, in conformità della legislazione nazionale. La rettifica o la cancellazione dei dati è effettuata il più rapidamente possibile, e al più tardi entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta dell'interessato, da parte del partecipante all'IMI competente. 2.   Qualora il soggetto contesti la liceità o l’esattezza dei dati bloccati ai sensi dell’, paragrafo 1, tale fatto è registrato unitamente alle informazioni esatte rettificate.
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Diritto di accesso, rettifica e cancellazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2012/1024) — Testo vigente | Portale Normativo