Art. 19
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione
In vigore dal 25 ott 2012
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione
1. I partecipanti all'IMI garantiscono che gli interessati possano esercitare effettivamente il loro diritto di accesso ai dati che li riguardano nell'ambito dell'IMI, il diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti e di cancellazione dei dati trattati illecitamente, in conformità della legislazione nazionale. La rettifica o la cancellazione dei dati è effettuata il più rapidamente possibile, e al più tardi entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta dell'interessato, da parte del partecipante all'IMI competente.
2. Qualora il soggetto contesti la liceità o l’esattezza dei dati bloccati ai sensi dell’, paragrafo 1, tale fatto è registrato unitamente alle informazioni esatte rettificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1024:oj#art-19