Art. 14

Conservazione dei dati personali

In vigore dal 25 ott 2012
Conservazione dei dati personali 1.   I dati personali trattati nell'ambito dell'IMI sono bloccati nell'IMI quando non sono più necessari per la finalità per le quali sono stati raccolti, a seconda delle specificità di ciascun tipo di cooperazione amministrativa e, di norma, non oltre sei mesi dalla chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa. Tuttavia, qualora in un atto dell'Unione applicabile elencato nell'allegato sia previsto un periodo più lungo, i dati personali trattati nell'ambito dell'IMI possono essere conservati per un periodo massimo di diciotto mesi dopo la chiusura formale di una procedura di cooperazione amministrativa. 2.   Qualora un repertorio di informazioni per futuro riferimento da parte dei partecipanti all’IMI sia richiesto da un atto vincolante dell’Unione elencato nell'allegato, i dati personali inclusi in tale repertorio possono essere trattati per tutto il tempo durante il quale essi sono necessari per tale finalità con il consenso dell’interessato o se ciò è previsto in tale atto dell’Unione. 3.   I dati personali bloccati ai sensi del presente articolo sono trattati, ad eccezione della loro conservazione, soltanto a fini di prova di uno scambio di informazioni mediante l’IMI con il consenso dell’interessato, a meno che il trattamento sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale. 4.   I dati bloccati vengono automaticamente cancellati nell'IMI dopo tre anni dalla chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa. 5.   Su espressa richiesta di un'autorità competente in un caso specifico e con il consenso dell’interessato, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza del periodo di conservazione applicabile. 6.   La Commissione garantisce con mezzi tecnici il blocco e la cancellazione dei dati personali e il loro recupero conformemente al paragrafo 3. 7.   Sono predisposti mezzi tecnici per incoraggiare i partecipanti all'IMI a chiudere formalmente le procedure di cooperazione amministrativa il più rapidamente possibile dopo il completamento dello scambio di informazioni e per consentire loro di coinvolgere i coordinatori IMI responsabili in qualsiasi procedura rimasta inattiva ingiustificatamente per oltre due mesi.
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