Art. 16

Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

In vigore dal 25 ott 2012
Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati 1.   Il trattamento riguardante categorie particolari di dati di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 mediante l’IMI è consentito soltanto sulla base di un motivo specifico di cui all’, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva e all’, paragrafo 2, di tale regolamento e fatte salve le adeguate garanzie previste in detti articoli per tutelare i diritti dei soggetti di cui vengono trattati i dati personali. 2.   L’IMI può essere utilizzato per il trattamento di dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001, fatte salve le garanzie previste in detti articoli, comprese le informazioni relative a sanzioni disciplinari, amministrative o penali o altre informazioni necessarie per stabilire l’onorabilità di una persona fisica o giuridica, qualora il trattamento di tali dati sia previsto da un atto dell’Unione che costituisce la base per il trattamento o avvenga con il consenso esplicito dell’interessato, a condizione che esistano le garanzie specifiche di cui all', paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.
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