Art. 1

In vigore dal 17 set 2012
1.   Si istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 10 e 7607 19 10 10) originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Impresa Dazio (%) Codice addizionale TARIC CeDo Shanghai Co. Ltd. 16,3  % B299 Ningbo Times Co. Ltd. 15,5  % B300 Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd. 13,0  % B301 Able Imballaggio Co.,Ltd 15,5  % B302 Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd 15,5  % B303 Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd 15,5  % B304 Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd 15,5  % B305 Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd 15,5  % B306 Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd 15,5  % B307 Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd 15,5  % B308 Zibo Hengzhou Alluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd 15,5  % B309 Yuyao Caelurn Aluminium Foil Product Co.,Ltd 15,5  % B310 Tutte le altre società 35,4  % B999 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/833 — Testo vigente | Portale Normativo