Art. 1
In vigore dal 17 set 2012
1. Si istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 10 e 7607 19 10 10) originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Impresa
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
CeDo Shanghai Co. Ltd.
16,3 %
B299
Ningbo Times Co. Ltd.
15,5 %
B300
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.
13,0 %
B301
Able Imballaggio Co.,Ltd
15,5 %
B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd
15,5 %
B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd
15,5 %
B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd
15,5 %
B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd
15,5 %
B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd
15,5 %
B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd
15,5 %
B308
Zibo Hengzhou Alluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd
15,5 %
B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Product Co.,Ltd
15,5 %
B310
Tutte le altre società
35,4 %
B999
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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