Art. 2
In vigore dal 17 set 2012
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Storico versioni
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