Art. 7
Permesso di volo
In vigore dal 3 ago 2012
Permesso di volo
Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano essere state determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l’Agenzia abbia stabilito prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dal presente regolamento.
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